Anche quest’anno tra le spese che è possibile detrarre dal modello
730 ci sono le provvigioni pagate all’agenzia immobiliare. I compensi
pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto di un
immobile da adibire ad abitazione principale sono detraibili nella
misura del 19%, su un importo massimo di 1000 euro. Si può usufruire
della detrazione se l’acquisto dell’immobile è effettivamente concluso.
In caso di stipula del contratto preliminare, è necessario aver
regolarmente registrato il compromesso. La detrazione spetta a
condizione che l’immobile acquistato sia adibito ad abitazione
principale.
In particolare:
•per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
•l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro i
termini previsti dalla lett. b) dell’art. 15 del TUIR, concernente la
detrazione spettante per gli interessi passivi pagati per i mutui
contratti per l’acquisto dell’abitazione principale e, quindi,
ordinariamente entro un anno dall’acquisto, salvi i diversi termini per
le eccezioni ivi previste
Considerato l’esplicito riferimento della legge all’acquisto dell’abitazione principale, la detrazione spetta esclusivamente all’acquirente dell’immobile; il venditore, pertanto, non può beneficiare della detrazione in esame anche se ha corrisposto la relativa provvigione all’intermediario immobiliare. La detrazione non spetta se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.
Se l’unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà. Il beneficio, pertanto, può essere attribuito al proprietario dell’immobile, in percentuale, qualora la fattura risulti intestata almeno a uno dei proprietari.
Documenti da conservare
Documentazione da controllare e conservare. Con la Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.8 è stato precisato che:
•la detrazione non spetta se la fattura rilasciata dall’intermediario immobiliare è intestata ad un soggetto non proprietario;
•nel caso in cui la fattura è intestata ad un solo proprietario ma
l’immobile è in comproprietà, è necessario integrarla con i dati
anagrafici del comproprietario mancante;
•se la fattura è intestata al proprietario dell’immobile e ad un altro
soggetto non proprietario, è necessario che in fattura venga specificato
(o integrato) che l’onere è stato sostenuto solo dal proprietario.
fonte CAPITAL HOUSE