Il compenso è dovuto solamente al mediatore regolarmente iscritto all’albo professionale tenuto dalla competente Camera di Commercio.
L’art. 6 della legge n. 39 del 1989, prevede che “hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli”.
Pertanto, prima del pagamento del compenso al mediatore è opportuno verificare la regolarità dell’attività presso la Camera di Commercio. Difatti, da una visura camerale si può evincere l’iscrizione del mediatore al relativo albo. L’iscrizione all’Albo dei mediatori, obbligatoria per legge, non è un mero aspetto formale privo di contenuti ma presuppone la sussistenza di una serie di requisiti sostanziali quali il superamento di un esame di idoneità all’esercizio della professione, il possesso del diploma di scuola superiore e la stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità professionale che nell’insieme hanno la finalità di tutelare entrambe le parti, venditore e acquirente nel caso di compravendita o proprietario e inquilino nel caso di locazione.
Purtroppo l’abusivismo in questo settore è particolarmente diffuso e spesso un mediatore irregolare non si fa scrupolo di chiedere la propria provvigione anche minacciando o intentando azioni legali nonostante non ne abbia alcun diritto.