Acquisti una casa di nuova costruzione? Scopri come farlo in assoluta sicurezza

A volte, quando si acquista un immobile di nuova costruzione, si ha timore che l’impresa costruttrice possa dichiarare fallimento e gli eventuali acconti di denaro vadano persi.

Quelle qui sotto riportate sono delle norme introdotte dal D.Lgs. n. 14/2019 “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” sulla tutela degli acquirenti per immobili acquistati da impresa edile.

Fidejussione da banche e assicurazioni

Dai degli acconti di denaro all’impresa costruttrice/venditrice? Serve una fidejussione che garantisca le somme versate dall’acquirente al costruttore nel caso in cui quest’ultimo incorra in una situazione di crisi. Banche e assicurazioni possono rilasciarle.

Trascrizione obbligatoria per il compromesso

Il compromesso? Bisogna stipularlo esclusivamente per atto pubblico o scrittura privata autentica con permessi a costruire richiesti dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 e dovrà essere obbligatoriamente trascritto nei registri immobiliari nonché registrato all’Agenzia delle entrate. La trascrizione pone al riparo l’acquirente dalla possibilità che, in seguito ad  uno stato di crisi, altri soggetti possano avanzare diritti sullo stesso immobile. Nel compromesso dovranno essere riportati gli estremi della fidejussione.

Polizza al rogito

Infine le nuove norme rendono più vincolanti anche le disposizioni relative al rilascio della polizza contro eventuali vizi di costruzione (polizza decennale postuma). Questa dovrà essere consegnata al rogito e la sua presenza dovrà essere riportata nello stesso.

Alessandro Calanna



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