Posso continuare ad abitare la casa venduta visto che non ho ancora trovato un altro immobile?

Quante volte mi avranno fatto questa domanda? Migliaia di volte! Addirittura, in alcuni casi, la domanda parte da presunte certezze – “Per legge, che tempo ho per lasciare la mia casa dopo il rogito?” – La mia risposta è sempre la stessa: bisogna consegnare le chiavi di casa lo stesso giorno dell’atto, non esiste nessuna legge che consente la consegna ritardata di un immobile.

E’ vero, alcune volte, il venditore trova un accordo con l’acquirente per la consegna posticipata dell’immobile quindi, in giorno dell’atto, le parti sottoscriverranno anche un accordo che riguarderà questo aspetto. L’acquirente può richiedere che una parte di denaro rimanga dal notaio a titolo di cauzione e può anche stabilire un termine massimo di tempo, dettato dal buon senso, entro il quale dovrà entrare in possesso dell’immobile. Se il venditore non dovesse riuscire a liberare l’immobile entro i termini stabiliti dovrà pagare una penale, a favore dell’acquirente, per ogni giorno che rimarrà in più.

Facciamo un esempio:

Il sig. Rossi acquista un appartamento per €100.000,00 e il sig. Bianchi, il venditore, chiede di poter consegnare l’immobile 30 giorni dopo il rogito. Il sig. Rossi potrebbe chiedere che una somma, per esempio €20.000,00, rimanga a garanzia dal notaio che la consegnerà alla parte venditrice solo alla consegna dell’immobile e stabilendo anche una penale mensile per l’eventuale ritardo.

Questo è un modo di procedere standard, nessuno vieta a venditore e acquirente di prendere accordi diversi.



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